Art. 4.
(Accesso alla convenzione).

      1. I medici veterinari liberi professionisti che intendono accedere alla convenzione con il Servizio devono presentare richiesta al proprio Ordine professionale provinciale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli Ordini professionali provinciali provvedono all'invio delle richieste alla commissione.
      2. La commissione definisce l'elenco dei medici veterinari e delle strutture aventi diritto alla convenzione in base ai seguenti criteri:

          a) uniforme distribuzione territoriale dei medici veterinari e degli ambulatori;

          b) titoli del richiedente;

          c) anzianità di servizio del richiedente.

      3. La commissione provvede al rinnovo degli elenchi di cui al comma 2 ogni tre anni in base ai risultati dell'attività svolta e alle nuove richieste, e può disporre cancellazioni e nuovi accessi in casi di comprovata necessità.
      4. Sono iscritti di diritto negli elenchi di cui al comma 2 i medici veterinari delle ASL che esercitano la loro attività libero-professionale all'interno della struttura sanitaria in regime di libera professione intramuraria,

 

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nonché presso gli ambulatori delle facoltà di medicina veterinaria.